Le tariffe sono stabilite dai comuni in base alla superficie e alla quantità di rifiuti. Per le imprese il pagamento della TARI, ai sensi dell’art. 1 c. 641 L. n. 147/2013, spetta a chiunque sia in possesso, o detenga a qualsiasi titolo (ad esempio, locazione, comodato d’uso, usufrutto, proprietà, ecc.), locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Per essere più specifici, deve pagare la TARI chi possiede:
- locali, da intendersi tutte quelle strutture fissate al terreno e chiuse almeno su tre lati;
- aree scoperte, ovvero aree su cui non sono presenti edifici o strutture edilizie, spazi circoscritti che non rappresentano parte integrante del locale, destinati a qualunque utilizzo, che forniscono rifiuti urbani e assimilati.
Il D.L. 116 del 3 settembre 2020 ha introdotto un’importante novità sulla tariffa rifiuti.
Dal 1 gennaio 2021 le attività che rientrano nell’elenco “L Quinquies” (allegato nel DL 116-2020) possono essere esentate, con regolare domanda, dal pagamento della parte variabile della TARI purchè presentino, allegandolo alla domanda, un contratto con una azienda/ditta specializzata che smaltirà (recuperandoli) i suoi rifiuti presenti nell’elenco “L Quater” (allegato nel DL 116-2020).
La domanda va presentata presso il Comune di riferimento entro il 31 Maggio (di ogni anno).
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