La TARI riprende in larga parte, quanto già previsto dalla normativa vigente in materia di TARES (che è stata contestualmente abrogata) e dalla precedente Tarsu, ovvero il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Quindi la nuova tassa sui rifiuti prevede che la somma da versare al Comune sia dovuta dagli inquilini, indipendentemente se proprietari o affittuari.
La TARI può avere natura tributaria o corrispettiva a seconda che nel comune di riferimento si applichino o meno sistemi di misurazione puntuale così come previsto dall’ art.1, c.668 della Legge 27 dicembre 2013 n.147.