La normativa ADR è un insieme di disposizioni tecniche e indicazioni di metodo, sottoscritte a livello internazionale e aggiornate ogni due anni, che regolano il trasporto di merci pericolose su strada.
Lo scopo della norma ADR è prevenire i rischi legati alle azioni di carico, scarico e trasporto di sostanze e oggetti pericolosi per le persone e per l’ambiente, e per questo classificate a livello internazionale a seconda della loro composizione chimico-fisica e della conseguente possibile reazione pericolosa.
ESENZIONI OBBLIGO NOMINA CONSULENTE
Il 20 settembre 2023 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale 7 agosto 2023 che disciplina in maniera complessiva i casi di esenzione dall’obbligo di nomina del consulente ADR e che abroga i testi normativi ad oggi di riferimento (Dm 4 luglio 2000). In base all’accordo ADR, con il 1° gennaio 2023 si era esteso l’obbligo di nomina del consulente ADR anche alle aziende che effettuano esclusivamente attività di spedizione di merci pericolose, inizialmente senza la possibilità di deroga.
Da queste aziende sono pervenute osservazioni per i disagi che sarebbero derivati alle imprese, anche per la normativa nazionale ormai obsoleta. A seguito era stata emessa la Nota n. 40141 del 21/12/2022 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed è arrivata la firma dell’accordo multilaterale n. M351 da parte dell’Italia al fine di estendere la possibilità di esenzione anche agli speditori.
Ora, con questo ultimo Decreto che si rivolge alle imprese che svolgono attività di spedizione o trasporto, oppure una o più attività connesse di imballaggio, carico, riempimento, o scarico merci pericolose su strada, si delineano quattro tipologie di esenzione: casi di esenzione per natura del trasporto, limiti quantitativi o disposizioni speciali (art. 3); – casi di esenzione di trasporti in colli (art. 4); – casi di esenzione per spedizioni occasionali (art. 5); – casi di esenzione per esclusione dal campo di applicazione (art. 6). Leggi gli articoli e i chiarimenti del MIT nel nostro opuscolo informativo >>
Inoltre il provvedimento richiama anche il suddetto dell’accordo multilaterale n. M351 da parte dell’Italia riguardante l’esenzione della nomina del consulente per speditori di merci “poco” pericolose. Stante il nuovo il decreto le imprese dovranno quindi rivalutare la propria condizione alla luce delle nuove disposizioni.
Ricordiamo comunque che, indipendentemente dalle esenzioni applicabili, rimarrà in capo al legale rappresentante dell’impresa l’obbligo di adempiere a tutte le ulteriori disposizioni ADR pertinenti (scelta degli imballaggi idonei, etichettatura, compilazione dei documenti di trasporto, …) e di provvedere alla costante formazione del proprio personale.
Il legale rappresentante dell’impresa, che intenda avvalersi dell’esenzione dalla nomina del consulente per la sicurezza previste dal presente decreto, assicura che tutte le altre disposizioni nella misura e nella modalità in cui risultino applicabili, siano verificate e puntualmente rispettate, tenendo conto degli aggiornamenti delle norme e delle procedure interne.
Il legale rappresentante dell’impresa, inoltre, è responsabile della costante formazione in merito al trasporto di merci pericolose, secondo quanto previsto nel capitolo 1.3 dell’ADR. La registrazione dell’avvenuta formazione deve essere conservata per almeno cinque anni e resa disponibile all’autorità competente su richiesta (art. 7).
Nel caso di incidenti gravi o eventi imprevisti che si siano verificati nelle fasi di carico, riempimento, trasporto o scarico di merci pericolose, e che richiedano una notifica secondo le indicazioni della sezione 1.8.5 dell’ADR, il legale rappresentante dell’impresa coinvolta in tale evento deve assicurarsi dell’inoltro al competente ufficio di Motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del rapporto in conformità alla sezione 1.8.5.4 dell’ADR, che deve riportare, nella pagina di copertina del rapporto stesso, la condizione di esenzione della nomina del consulente (art. 8).
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